Art. 2.
(Requisiti del soggetto assistito).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto assistito deve essere affetto da minorazione fisica o psichica tale da determinare lo stato di invalidità totale e di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente, in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche o dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
      2. Il soggetto di cui al comma 1 non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.